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Contratto di Noleggio

Contratto di locazione operativa in comodato d’uso gratuito tra la società Gruppo Tognetto s.r.l. con sede in Roma, via Cassia 1284, PI 09356351008 ed il cliente (vedi scheda anagrafica compilata dal cliente)

Art. 1 Oggetto del contratto: La Società, a fronte del corrispettivo stabilito in base al presente contratto, concede al Cliente presso la propria sede come di seguito indicata il bene sotto indicato in godimento a tempo determinato. La Società concorda con il Cliente le modalità ed i costi del servizio di assistenza tecnica e di manutenzione con separato Contratto di assistenza tecnica. Al termine del contratto, il cliente potrà esercitare l’opzione di riscatto, il cui costo che verrà opportunamente commisurato in base allo stato del bene ed i lavori da effettuare al fine di mantenerlo in adeguata efficienza operativa.

 Art. 2 Consegna del bene. Il Cliente si impegna a sottoscrivere, all’atto della consegna del bene, il verbale di consegna. Tale sottoscrizione costituisce ad ogni effetto accettazione incondizionata del bene da parte del Cliente. Le spese relative al trasporto, montaggio e collaudo del bene sono al carico della Società.

Art. 3 Uso del bene. Il Cliente si obbliga a: a) prendere in consegna il bene, a custodirlo in locali idonei dei quali abbia la disponibilità (salvo diverso accordo con la Società) che vengono specificati per iscritto all’atto della sottoscrizione del verbale di consegna e a non spostarlo da detti luoghi senza l’autorizzazione scritta della società; b) servirsi del bene secondo la funzione propria dello stesso, senza apportare mutamenti di ubicazione, modifiche, innovazioni, addizioni di qualunque genere che non siano state autorizzate per iscritto dalla Società; c) ottemperare a sua cura e spese a tutte le disposizioni di legge e regolamento, ottenere e rinnovare le prescritte licenze ed autorizzazioni ed effettuare le denuncie che fossero previste a causa della natura e dell’impiego del bene stesso; d) non sublocare, dare in comodato d’uso o cedere ad altro titolo, costituire il bene in pegno o porvi sullo stesso altri vincoli; e) consentire agli addetti all’assistenza tecnica e alla manutenzione l’accesso nei locali dove è ubicato il bene; f) dare immediato avviso anche per telefono e in ogni caso a mezzo telegramma alla Società, nel caso che terzi pretendano di avere diritti sul bene stesso od esercitino azioni (ad esempio, sequestro o pignoramento); g) apporre e mantenere sul bene, per tutta la durata del contratto, una targa fornita dalla Società attestante che il bene è di proprietà di quest’ultima e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione operativa; h) non cedere i diritti nascenti dal contratto.

Art. 4 Custodia del bene. Il Cliente, in qualità di custode del bene, deve ritenersi responsabile del deterioramento, danneggiamento, distruzione, sottrazione, perdita totale o parziale del bene, determinate da qualsiasi causa, compreso il caso fortuito o la forza maggiore. E’ facoltà della Società verificare periodicamente – direttamente o tramite terzi propri incaricati,- presso i locali ove è custodito il bene, lo stato di quest’ultimo e la sua corretta utilizzazione.

Art. 5 Clausola di esclusiva. Il Cliente sin d’ora si impegna ad acquistare esclusivamente dalla Società, la quale applicherà i prezzi tariffari correnti di mercato, tutto il materiale consumabile e i ricambi necessari al funzionamento del bene locato (ad esempio, toner, tamburi etc.); si rimanda al contratto di assistenza tecnica in merito alla specificazione dei servizi e materiali inclusi nella assistenza medesima. Si rimanda al contratto di assistenza tecnica allegato con numero indicato in tabella di riepilogo da ritenersi parte integrante del presente contratto, in merito alla specificazione dei servizi e materiali inclusi nell’assistenza medesima.

 Art. 6 Decorrenza effetti – Impossibilità della prestazione del Fornitore. Il Cliente prende atto e riconosce che il presente contratto si intende concluso alla data di sottoscrizione e produrrà i suoi effetti dalla consegna del bene o del primo dei beni noleggiati, come precisato nel successivo art. 12. In caso di ritardata o mancata consegna del bene o di tutti i beni (se il noleggio riguarda più macchine) per fatto non imputabile alla Società, il contratto non produrrà effetti e ciascuna delle parti avrà facoltà di ritenere risolto il contratto, mediante comunicazione da inviare all’altra parte a mezzo racc. a/r o PEC. In tal caso il contratto sarà risolto nel momento in cui la comunicazione giunge all’altra parte. Il Cliente che non si è avvalso di detta facoltà non potrà rifiutare la consegna del bene, ancorché ritardata per fatti non imputabili alla società, e rinuncia sin d’ora a qualsiasi pretesa nei confronti della Società.

 Art. 7 Inadempimento del Cliente – Risoluzione. La Società ha facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso in cui il Cliente:  a) non provveda al pagamento anche di un solo canone alla scadenza prevista; b) rifiuti o ritardi di prendere in consegna il bene, senza essersi avvalso della facoltà di cui al precedente art. 6; c) non provveda al pagamento degli interessi di mora e delle spese di assistenza tecnica e di manutenzione; d) violi la clausola di esclusiva di cui al precedente art. 5 del presente contratto;  e) dimostri negligenza nell’uso e nella conservazione del bene; f) cessi la sua attività o la ceda a terzi; g) subisca protesti, procedure esecutive o concorsuali, iscrizioni di ipoteche giudiziarie e volontarie, revoca degli affidamenti bancari e comunque in tutti i casi in cui ragionevolmente diminuiscano le garanzie di adempimento del presente contratto. La risoluzione può essere invocata dalla Società qualora si verifichi anche una sola delle ipotesi anzidette. La risoluzione opera di diritto a norma dell’art. 1456 cod. civ. e diviene operativa a seguito della comunicazione fattane dalla Società al Cliente a mezzo fax o raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. La Società ha facoltà di non avvalersi della clausola risolutiva e di chiedere l’adempimento del contratto ed il risarcimento dei danni.

Art. 8 Effetti della risoluzione del contratto. Nell’ipotesi di risoluzione del contratto, il Cliente deve provvedere a proprie spese alla immediata restituzione del bene nel luogo e con le modalità indicate dalla Società, nonché al pagamento delle seguenti somme: a) tutti gli importi già maturati a debito del Cliente alla data di risoluzione del contratto ed ancora insoluti, oltre gli interessi di mora nella misura sancita dal Dlgs 9.10.2002 n° 231, calcolati alla scadenza di ogni corrispettivo sino al pagamento; b) a titolo di penale, la somma pari alla metà dei canoni non ancora scaduti, da corrispondersi immediatamente ed in unica soluzione. E’ fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla società. Restano in ogni caso acquisiti alla Società i canoni già pagati, nonché quanto versato dal Cliente alla firma del contratto. La società è autorizzata sin d’ora, direttamente o tramite suoi incaricati, a curare il ritiro del bene stesso a spese del Cliente. Quest’ultimo si impegna a non ostacolare le operazioni di recupero del bene, consentendo l’ingresso nei locali ove il bene è collocato.

 Art. 9 Cessione dei diritti. La Società ha facoltà di cedere in tutto o in parte i diritti derivanti dal contratto stesso, dandone comunicazione scritta al Cliente.

Art. 10 Costi e modalità di pagamento. I corrispettivi della locazione di cui al successivo art. 11 saranno fatturati come di seguito indicato. Tutte le copie/stampe che esulano dal monte massimo previsto nella locazione sono riportate nel contratto di assistenza tecnica accessorio al presente contratto, il cui codice è parimenti riportato nel citato art. 11 e verranno quantificate separatamente ad ogni lettura di contatori con cadenza indicata nel detto contratto.

Art. 11 Bene locato, costi e modalità di pagamento.

  • Il bene che verrà locato sarà a discrezione della direzione tecnica che sulla base della tipologia di contratto scelto opterà per l’apparecchiatura più adeguata.

  • Il costo del noleggio è pari a 0,00 (zero/oo) e l’unico costo sarà quello del pacchetto copie scelto.

  • La modalità di pagamento è a mezzo PayPal o carta di credito.

  • La durata del contratto minima è 24 mesi, con rinnovo annuale fino alla disdetta di una delle due parti o interruzione del servizio per motivi tecnico/finanziari.

Art. 12 Inizio e Durata. La locazione avrà decorrenza dal giorno del pagamento della prima trimestralità a cui dovrà seguire il bonifico dell’installazione di euro 150 oltre iva. Rimandiamo ai successivi punti riguardo l’estinzione anticipata, il recesso, le procedure di top-up (rinnovo tecnologico) ed il rinnovo automatico.

Art. 13 Rinnovo tecnologico – Penale recesso anticipato. La Società si impegna affinché la macchina sia correttamente funzionante per tutta la durata della locazione per tutta la durata del noleggio. Laddove la macchina avesse necessità di un rinnovo tecnologico, la società proporrà al cliente la revisione degli accordi economici. Il Cliente in tal caso avrà facoltà di non accettare le condizioni economiche proposte ed avrà facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, mediante comunicazione da inviare alla Società a mezzo racc. a/r o PEC entro 10 giorni dalla proposta formulata dalla società; entro lo stesso termine dovrà versare alla Società la somma pari al 50% dei canoni non ancora scaduti, in un’unica soluzione, a titolo di penale. L’eventuale mancato esercizio della facoltà di recesso nel termine e nei modi sopra indicati sarà considerata accettazione tacita della proposta di modifica delle condizioni economiche per rinnovo tecnologico.

 Art. 14 Rinnovo automatico del contratto – disdetta alla scadenza. Il contratto si rinnoverà automaticamente alla scadenza convenuta, per 12 mesi ed alle medesime condizioni, fatta salva la comunicazione di disdetta da comunicarsi a mezzo racc. a/r o PEC almeno 3 mesi prima della scadenza naturale (prima scadenza o successive, se rinnovatosi automaticamente). In caso di rinnovo automatico i corrispettivi concordati saranno di anno in anno aggiornati in ragione del 100% degli indici ISTAT.

 Art. 15 Restituzione del bene. Alla scadenza del contratto il Cliente è tenuto a restituire la macchina in buono stato di conservazione, manutenzione e funzionamento, tenuto conto del normale depauperamento d’uso. La restituzione avverrà nei modi e termini indicati dalla Società, a spese del Cliente. La Società avrà cura di redigere un verbale di restituzione, cui provvederanno i tecnici incaricati della presa in consegna, che il Cliente sarà tenuto a controfirmare. In casi di ritardo nella restituzione, la Società potrà pretendere dal Cliente una penale pari all’ammontare di un canone per ogni periodo o frazione di esso previsto dal contratto; la penale viene sin d’ora determinata in € 50,00 (Euro cinquanta/00) oltre IVA per ogni giorno di ritardo se il canone convenuto contrattualmente è commisurato al periodo di un anno di noleggio.  

 Art. 16 Domicilio del Cliente. Il Cliente riconosce come proprio domicilio, idoneo per qualsiasi comunicazione o notificazione giudiziaria, la sede indicata nel presente contratto. Eventuali variazioni del domicilio devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo PEC

 Art. 17 Imposta sul valore aggiunto. I servizi oggetto del presente contratto sono soggetti all’Imposta sul Valore aggiunto (IVA) ove prevista e nella misura stabilità dalla legge. Le operazioni del presente contratto sono soggette ad imposta I.V.A. del 22% (ventidue percento) ove prevista. Qualora l’organizzazione non fosse soggetta agli adempimenti previsti dovrà rilasciale alla società regolare documento che attesti quanto indicato.

 Art. 18 Foro competente. Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

 Art. 19 Clausola di rinvio. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti. Si precisa inoltre che le presenti condizioni generali valgono per tutte le macchine in noleggio. Per i beni noleggiati in un momento successivo rispetto al primo, il Cliente sottoscriverà il modulo di consegna che recherà il codice (denominato Prot. n.) del contratto ed il richiamo alle presenti condizioni generali. Sarà diversa rispetto ai beni successivamente noleggiati la decorrenza contrattuale. La fatturazione sarà comunque unica e recherà la specifica dei diversi beni noleggiati e relativa decorrenza del contratto per ciascuna macchine successivamente noleggiata rispetto alla prima

 Art. 20 Esonero di responsabilità. E’ esclusa la responsabilità della Società per danni arrecati al bene o a terzi da un errato, eccessivo o comunque improprio uso del bene, nonché da manomissioni, spostamenti e riparazioni effettuati dal Cliente o dai terzi senza autorizzazione scritta della Società, nonché dalla inosservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza e dalle prescrizioni previste dal libretto di uso e manutenzione relativo al bene locato.

 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. con il proseguimento si accettano ed approvano specificamente le seguenti clausole: art. 3 (Uso del bene); art. 4 (Custodia del bene); art. 5 (Clausola di esclusiva); art. 6 (Decorrenza effetti – Impossibilità della prestazione del Fornitore); art. 7 (Inadempimento del Cliente – Clausola risolutiva espressa); art. 8 (Effetti della risoluzione del contratto); art. 9 (Cessione dei diritti); art. 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); art. 11 (Locazione operativa: bene locato, corrispettivi e modalità di pagamenti); art. 13 (Rinnovo tecnologico – Penale recesso anticipato); art. 14 (Rinnovo automatico del contratto – disdetta alla scadenza); art. 15 (Restituzione del bene); art. 18 (Foro competente); art. 19 (Clausola di rinvio); art. 20 (Esonero di responsabilità).

Città ____________________________________ Data _______________________ Timbro e Firma ______________________________________________